Con ordinanza del Settore Tecnico n. 1 del 28 gennaio 2026, il Comune di Subiaco richiama i proprietari, conduttori e fruitori di terreni confinanti con strade comunali e vicinali al rispetto degli obblighi di manutenzione di fondi e fossi, previsti dal Codice della Strada e dal Codice Civile.
Il provvedimento è finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
Tra gli obblighi principali rientrano la stabilità delle ripe e delle opere di sostegno, il taglio di alberi pericolanti, la potatura di rami e arbusti che invadono la sede stradale e la manutenzione dei fossi di scolo, inclusa la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati. È inoltre richiesto il mantenimento dell’efficienza idraulica dei fossi di pertinenza dei fondi, anche se non direttamente collegati alla viabilità comunale.
Nei terreni agricoli confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, le lavorazioni dovranno essere effettuate rispettando la distanza minima di un metro dal ciglio del fosso, evitando situazioni di rischio per la stabilità delle scarpate.
In caso di inadempienza, sono previste sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada. Le sanzioni non sostituiscono l’obbligo di intervento: qualora i lavori non vengano eseguiti, il Comune potrà procedere d’ufficio con rivalsa delle spese. In caso di incidenti causati da incuria, la responsabilità civile e penale ricadrà sui soggetti obbligati alla manutenzione.
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato delle attività di vigilanza e controllo sull’applicazione dell’ordinanza.
FONTE: pagina facebook Comune di Subiaco

Immagine copertina da pagina facebook Comune di Subiaco


