Divorzio immediato: ecco quando è possibile

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Con il termine divorzio si indica comunemente lo scioglimento del matrimonio, ossia la cessazione degli effetti civili dello stesso per una causa successiva alla sua celebrazione. Esso comporta l’estinzione del vincolo matrimoniale, lasciando salvi gli effetti – patrimoniali e personali – prodottisi fino a tal momento. Di norma, per poter accedere alla pronunzia divorzile, occorre un passaggio preliminare: la separazione dei coniugi. Questa può essere giudiziale, se è richiesta da una parte nei confronti dell’altra e rilasciata al termine di un procedimento contenzioso, oppure consensuale, se richiesta dai coniugi di comune accordo. 

Il codice di procedura civile dispone, inoltre, che per la proposizione della domanda di divorzio, la separazione debba essersi protratta ininterrottamente per dodici mesi, se si tratta di separazione personale, e di sei mesi in caso di separazione consensuale. Sono previsti, però, anche casi di divorzio diretto, immediato. E in questo caso i coniugi possono arrivare alla pronuncia divorzile senza aver prima ottenuto la separazione. Vediamo quando è possibile ottenerlo: 

  • in caso della inconsumazione del matrimonio o del passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce al coniuge sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita (rettificazione).
  • quando uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
  • nel caso in cui l’altro coniuge sia stato condannato in via definitiva all’ergastolo o a pena superiore ad anni 15 per uno o più delitti non colposi di particolare gravità.
  • qualora, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro sia stato condannato in via definitiva per reati di incesto, delitti sessuali, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Oppure condannato per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di figli o coniuge;
  • quando l’altro coniuge sia stato condannato per lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, messi in atto contro prole o coniuge.

Come la separazione, anche il divorzio può avere natura consensuale o contenziosa: a seconda se è presente o meno l’accordo dei coniugi si parla di divorzio giudiziale o congiunto.  

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